La giurisprudenza tributaria di merito finalmente si adegua alle nuove indicazioni della Corte di Cassazione in materia di regime fiscale applicabile alle liquidazioni tra beneficiari e legittimari non assegnatari nel patto di famiglia
Con sentenza n. 19561/2022, la Corte di Cassazione stabiliva che:
“Al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale della donazione modale con conseguente assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni, oltre che del trasferimento dell'azienda al beneficiario assegnatario, anche delle liquidazioni ai legittimari non assegnatari che devono essere tassate in funzione del rapporto di parentela (o di coniugio) esistente fra questi ultimi e il disponente …”.
Superando un proprio precedente indirizzo (n. 32823/2018), con tale pronuncia si stabiliva che a tali liquidazioni fra legittimari non si applicano la franchigia e l’aliquota previste in funzione del relativo rapporto di parentela (es. tra fratelli Euro 100.000 e 6%), ma quelle relative al rapporto tra disponente e legittimario, considerando la liquidazione da parte del beneficiario come un onere a valere su una donazione modale ricevuta dal Disponente (quindi Euro 1.000.000 e 4%).
Con la decisione n. 252/2024 la Commissione di Giustizia Tributaria di Bergamo ha recentemente stabilito che alle liquidazioni dei beneficiari del patto di famiglia nei confronti dei legittimari non assegnatari, si debba applicare il suddetto più favorevole principio impositivo stabilito dalla Cassazione già nel 2022.
Si auspica, quindi, che – anche sulla scorta della summenzionata decisione della Commissione Tributaria di Bergamo - l’Agenzia dell’Entrate (che ancora nel dicembre 2023 applicava il vecchio più conservativo regime) si adegui al nuovo orientamento interpretativo, che certamente riflette in modo più adeguato la costruzione civilistica delle liquidazioni endofamiliari come donazione modale del disponente e la ratio delle norme codicistiche sul Patto di Famiglia.