Contesto
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso, offrendo un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea della nozione di “produttore” di cui alla Direttiva 85/374/CEE, recepita nell’ordinamento interno dapprima con il D.P.R. n. 224/1988 e successivamente confluita negli artt. 114 ss. del Codice del Consumo.
Come per la sentenza Cassazione Civile, Sez. II, 15 dicembre 2025, n. 32673, la decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza unionale, in particolare della sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2024, causa C-157/23 (Ford Italia), che ha valorizzato un’interpretazione estensiva e funzionale della figura del produttore, coerente con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore.
Il caso
La controversia trae origine dall’impianto di un defibrillatore cardiaco prodotto da una società estera e distribuito in Italia da una società appartenente al medesimo gruppo.
A seguito di un avviso di sicurezza relativo al rischio di esaurimento prematuro della batteria, ricevuto e diramato dal Ministero della Salute, l’attrice, che aveva incominciato ad accusare malori, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di sostituzione del dispositivo.
La stessa agiva, quindi, per il risarcimento dei danni nei confronti della società distributrice italiana.
La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere mero distributore e non produttore, che la circostanza fosse nota all’attrice e che il fabbricante fosse identificabile.
Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile la domanda per difetto delle condizioni dell’azione ex art. 116 Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005); la Corte d’Appello di Bari, decidendo sull’impugnazione proposta dall’erede dell’attrice, nel frattempo deceduta, confermava la decisione, escludendo la riconducibilità della società convenuta alla nozione di produttore o importatore.
La decisione veniva impugnata per cassazione, sulla base di tre differenti motivi, tra i quali (secondo motivo) la pretesa violazione e falsa applicazione della Direttiva 85/374/CEE, recepita dagli art. 114 e ss. d.p.r. 224/88 (poi confluito nel d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo) e dell’art. 2043 cod. civ., per non aver tenuto in conto la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sull’interpretazione della nozione di produttore e importatore.
Questione giuridica e decisione della Cassazione
La questione centrale affrontata dall’ordinanza attiene all’interpretazione della nozione di “produttore” e, segnatamente, alla possibilità di ricomprendervi il distributore che non abbia materialmente apposto il proprio marchio sul prodotto.
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che la decisione impugnata fosse in contrasto con l’interpretazione dell’art. 3 della Direttiva 85/374/CEE fornita dalla Corte di Giustizia.
Richiamando i principi elaborati a livello unionale, la Suprema Corte ribadisce che la nozione di produttore deve essere interpretata alla luce della finalità della Direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione del consumatore mediante l’individuazione di una pluralità di soggetti responsabili lungo la catena di produzione e distribuzione.
In tale prospettiva, la Corte censura l’approccio restrittivo del giudice d’appello, affermando che la responsabilità non può essere limitata al solo fabbricante o importatore in senso formale, ma deve estendersi anche al distributore che si presenti sul mercato come garante del prodotto.
Principi di diritto
Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la nozione di produttore prevista dagli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, valorizzando non soltanto il dato letterale, ma anche la ratio e il contesto sistematico della disciplina. Ne consegue che tale nozione assume carattere estensivo e ricomprende, oltre al fabbricante del bene, anche ogni soggetto che si presenti come tale o dia al consumatore l’impressione di essere implicato nel processo produttivo, indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione a quest’ultimo. In questa prospettiva, la qualificazione come persona che si presenta come produttore non richiede necessariamente l’apposizione materiale del nome o del marchio sul prodotto, potendo desumersi anche da elementi idonei a creare un collegamento identificativo tra il prodotto e il distributore. Secondo la Corte di Giustizia Europea, la circostanza che il distributore sfrutti la notorietà del produttore, di fatto per accreditare la qualità e sicurezza del prodotto, suscitando nel consumatore «una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore», giustifica l’estensione nei suoi confronti della responsabilità per danno da prodotto difettoso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia alimenta un filone interpretativo che evidenzia un orientamento volto ad ampliare la cerchia dei soggetti responsabili per il danno da difetto del prodotto, con l’obiettivo di garantire una protezione effettiva per il consumatore.
L’orientamento propone di adottar un criterio di attribuzione della responsabilità sostanziale e funzionale, secondo il quale viene preso in considerazione non solo chi produce il prodotto, ma anche chi, agli occhi del consumatore, si presenta come garante della sua sicurezza del prodotto.
Ne conseguono importanti implicazioni operative per il distributore:
- la distinzione tra produttore e distributore perde di rilevanza;
- il rischio di responsabilità è strettamente legato alle modalità con cui il prodotto viene presentato sul mercato;
- diventa cruciale una regolamentazione dettagliata dei rapporti interni alla filiera, comprese manleve, clausole di regresso e l'allocazione contrattuale del rischio.